Con il Decreto Rilancio è stato varato un pacchetto di misure di agevolazione fiscale per la realizzazione di lavori edili e impiantistici fino al 31 dicembre 2021, prorogato poi a tutto il 2022.
Il cosiddetto Superbonus 110% si basa su due pilastri portanti: il Sismabonus 110%, inerente lavori di consolidamento sismico degli edifici, e l’Ecobonus 110% che riguarda gli interventi di miglioramento energetico degli edifici.
Possono ottenere la detrazione del 110% gli interventi di:
Con riduzione di una o due classi di rischio sismico per parti comuni di condomini e simili
Gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nel precednte sismabonus con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi. Infatti, l’unico requisito richiesto è che le abitazioni si trovino in zona sismica 1, 2 o 3.
Per poter beneficiare del Sismabonus 110% è nevessario che gli interventi di messa in sicurezza antisismica riguardino abitazioni e edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 e 3.
Un tecnico abilitato dovrà asseverare l’efficacia dei lavori alla riduzione del rischio sismico (Dm 58/2017) e la congruità delle spese.
Come per l’Ecobonus, anche in questo caso serve il visto di conformità, e il professionista che apporrà il visto verificherà anche l’asseverazione.
L’assoluta novità che ha reso molto “appetibili” i nuovi Superbonus 110% non è data solo dall’entità del beneficio fiscale ma dal fatto che esso è cedibile a terzi.
Infatti il soggetto che realizza i lavori può usufruire direttamente della detrazione maggiorata che, in questo caso, viene rimborsata in 5 rate annuali di pari importo; in questo modo non solo ammortizza interamente i lavori fatti ma ha un guadagno netto del 10%.
In alternativa, può cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, comprese l’impresa esecutrice o un istituto di credito; inoltre il credito è ripetutamente cedibile. Ciò significa che un committente può cedere il suo credito all’impresa esecutrice che, a sua volta, potrà cederlo a una banca.
Per poter optare per la cessione del credito, il soggetto che effettua i lavori deve farsi rilasciare un visto di conformità da un Caf o da un commercialista, che attesti i presupposti che danno diritto alla detrazione.
Accedono al Superbonus 110% anche gli interventi inerenti il fotovoltaico, già previsti come trainati dall’Ecobonus.
In pratica presenza del Sismabonus, la detrazione potenziata al 110% spetta anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati connessi alla rete elettrica e l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
La sola condizione è che siano realizzati congiuntamente agli interventi antisismici che divengono quindi trainanti.
La possibile platea di soggetti ammessi al Sismabonus è molto ampia ed esclude, almeno parzialmente, i soli beni immobiliari commerciali e quelli di lusso. Possono infatti accedervi:
Si può ottenere il Sismabonus su un numero indefinito di unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali.
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