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CIL, CILA, SCIA o permesso di costruire?

Orientarsi nella burocrazia legata ad un intervento edile non è semplice e spesso la presenza di sigle e definizioni in apparenza simili non facilita la comprensione.

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CIL, CILA, SCIA o permesso di costruire?

Per definire quale procedura autorizzativa sia prevista per dei lavori edili, è indispensabile chiarire come Il Testo Unico dell’Edilizia (d.p.r. 380/2001), all’articolo 3, definisce i vari interventi edili eseguibili su un immobile:

a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente;

e) interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.

f) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Le definizioni stabilite dalla norma sono di fondamentale importanza perché a seconda dell’intervento da eseguire sull’immobile, sarà necessario avviare un determinato tipo di procedura autorizzativa.

I lavori di manutenzione ordinaria sono considerati dalla legge come edilizia libera e non prevedono alcun obbligo di comunicazione da parte di chi intende intervenire.

In alcuni Comuni, però, è previsto per questi interventi almeno l’invio di una semplice comunicazione di inizio lavori (C.I.L.).

La Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.) è sempre richiesta per alcuni interventi di manutenzione ordinaria e altri di manutenzione straordinaria. Nel dettagio si tratta dei seguenti:

  • Opere di carattere temporaneo destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità o, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni
  • Opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni, anche per aree di sosta, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
  • Pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
  • Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

La normativa prevede invece la presentazione di una Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) per gli interventi di manutenzione straordinaria che non prevedano interventi sulle strutture portanti del fabbricato. Questa è la pratica più utilizzata in caso di ristrutturazioni edilizie di appartamenti, uffici e locali commerciali. Il costo di istruttoria della CILA ammonta a 251,24 € di diritti di segreteria.

La pratica deve essere asseverata, cioè in parte costituita dalla relazione tecnica di un tecnico abilitato che assevera, appunto, che l’intervento è conforme a tutte le norme vigenti in materia edile, nonché alla normativa urbanistica urbanistica locale.

Qualora l’intervento di manutenzione straordinaria non sia tra quelli per i quali è sufficiente una CILA, sarà necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

La SCIA è richiesta anche per interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo. Tale procedura è stata introdotta di fatto in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) e, come la CILA, necessita dell’opera di un tecnico abilitato che “certifichi” che l’intervento sia conforme a tutte le norme vigenti in materia edile, nonché alla normativa urbanistica urbanistica locale.

Da ultimo il Permesso di Costruire va richiesto per interventi edilizi di nuova edificazione, come nuove costruzioni, ampliamenti o ristrutturazione urbanistica.

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