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Bonus Facciate 2020 con detrazione del 90%
Il Bonus Facciate, contenuto nella Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 e in vigore dal 1° gennaio 2020, è una detrazione fiscale IRPEF del 90% per chi effettua lavori di rifacimento della parte esterna di un edificio.
Cos’è il bonus facciate 2020?
Si tratta della novità più importante sul fronte dei bonus casa per il 2020. Un credito d’imposta pari al 90% delle spese sostenute per il rifacimento delle facciate degli edifici.
I lavori agevolabili devono essere volti al recupero o al restauro della facciata di un edificio esistente e ubicato in zona A (centri storici) e zona B (totalmente o parzialmente edificata) così come definiti ai sensi de DM 1444/68. Sono pertanto escluse da questo beneficio fiscale le case rurali e quelle in zone a bassa densità abitativa.
I lavori devono riguardare gli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, cioè utilizzati per le attività economiche.
In estrema sintesi il nuovo bonus facciate prevede:
- detrazione IRPEF del 90% dell’importo dei lavori
- spese sostenute nel 2020
- detrazione da suddividere in 10 quote annuali di importo costante
- nessun limite massimo di spesa, né di detrazione
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Guida al Bonus Facciate, contenente tutte le indicazioni operative per poter farne richiesta.
Quali sono i lavori ammessi per il Bonus Facciate?
Sono detraibili tutti i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della
facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi,
ornamenti e fregi.
Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e
cornici.
Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di
bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per
l’occupazione del suolo pubblico.
Inoltre l’Agenzia delle Entrate specifica che l’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Quali sono le spese escluse dal Bonus Facciate?
Innanzitutto il bonus non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Sono poi escluse le spese per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli, nonchè impianti di illuminazione e cavi TV.
A chi spetta il Bonus Facciate?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche
se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli
interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di
intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- le società semplici
- le associazioni tra professionisti
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di
persone, società di capitali).
L’immobile può essere posseduto a vario titolo da chi richiede la detrazione, nel dettaglio:
- proprietà, nuda proprietà o altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locazione, anche finanziaria, o comodato, regolarmente registrato (bisogna essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario).
La detrazione spetta anche se le spese, su immobili abitativi e dunque non strumentali, vengono sostenute da familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), oppure da conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016.
Quali sono gli adempimenti per ottenere il Bonus Facciate?
Così come per l’ecobonus e gli altri sgravi fiscali similari, i pagamenti relativi al Bonus Facciate devono essere tracciabili (bonifico bancario o postale).
Il Bonus Facciate è inoltre cumulabile con tutte le altre misure di risparmio energetico (ecobonus, bonus ristrutturazioni, ecc.).
La cessione del credito: novità introdotta dal Decreto Rilancio
Tra le novità del Decreto Rilancio che ha introdotto il Superbonus 110%, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante; in questo modo il committente può cedere il credito maturato all’impresa, che potrà cederlo a sua volta a banche e istituti finanziari.
Di fatto con la cessione del credito i lavori vengono pagati solo per la quota parte eccedente il bonus fiscale a cui si ha diritto.
Oltre alla novità del Bonus Facciate, il testo della Legge di Bilancio 2020 proroga tutti le altre agevolazioni fiscali che riguardavano la casa nel 2019 e trova inoltre conferma la proroga del bonus verde, ovvero la detrazione del 36% e fino a 5.000 euro di spesa per la cura di giardini e terrazzi privati.
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